IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU
Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni;
Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni;
Visti gli artt. da 1 a 18, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per le parti applicabili espressamente all’IMU;
Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento Federalismo fiscale, n. 3/DF in data 18 maggio 2012;
Visto il decreto legge n. 35/2013;
Visto il decreto legge n. 54 del 21 maggio 2013;
Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio n.13 del 21/05/2013,con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l’anno d’imposta 2013;
INFORMA CHE
ENTRO IL 17 GIUGNO 2013
dovrà essere effettuato il versamento della prima rata dell’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), dovuta per l’anno 2013.
Il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Il Comune di Trevi (PG) è classificato “Comune parzialmente montano” e pertanto l’IMU non è dovuto sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.
L’imposta, per l’anno corrente, per gli immobili siti nel territorio di questo Comune, resta determinata applicando al valore degli immobili stessi, come definito dal combinato disposto dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dell’art. 13, commi 4 e 5, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, le aliquote di cui al prospetto che segue:
N.D.
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TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
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Aliquote ‰
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1
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ALIQUOTA ORDINARIA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni
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10,5
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2
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Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
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4.5
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3
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Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata
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4,5
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4
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Unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che l’abitazione non risulti locata.
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4,5
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5
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Unità immobiliari assegnate in uso gratuito ad un parente in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale ed esclusiva del proprio nucleo familiare e nella quale dimori abitualmente e risieda anagraficamente
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7,6
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6
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Unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali: C1, C3, D1, D2, D3, D6, D7 e D8, possedute e utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa.
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8,0
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Per il corrente anno le detrazioni d’imposta sono state determinate, in relazione al disposto dell’art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nelle misure di cui al prospetto che segue:
N.D.
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TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
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Detrazione d’imposta - (Euro
in ragione annua)
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1
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Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
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200,00
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2
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Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
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200,00
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3
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Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
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200,00
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Alle predette detrazioni si aggiunge quella di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale del soggetto passivo, fino ad un massimo di € 400,00.L’imposta deve essere corrisposta mediante modello di versamento (F24) oppure apposito bollettino c/c postale con l’indicazione dei seguenti codici:
Codice comune catastale
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Tipologia immobili
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Codice IMU quota Comune
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Codice IMU quota Stato
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L 397
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Abitazione principale e pertinenze
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3912
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=====
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L397
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Aree fabbricabili
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3916
|
=====
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L397
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Altri fabbricati
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3918
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=====
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L397
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Immobili uso produttivo gruppo “D”
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3930
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3925
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L’Imposta municipale propria va versata al 100% al Comune di Trevi (PG) per tutte le categorie di immobili con esclusione degli immobili aventi categorie catastale D per i quali il 7,60 per mille va corrisposta allo Stato e l’eccedenza rispetto all’aliquota applicata va corrisposta al Comune utilizzando i codici tributo sopraindicati.
Sul sito del Comune è a disposizione una sezione per avere maggiori informazioni e poter effettuare sia il calcolo dell’IMU sia la stampa del modello F24 per il pagamento dell’acconto.
Per ulteriori informazioni contattare:
Comune di Trevi - Ufficio Tributi – Piazza Mazzini 21 Trevi
E-mail: finanziario@comune.trevi.pg.it - PEC: comune.trevi@postacert.umbria.it
Tel. 0742/332230-32-33 – sito internet: www.comune.trevi.pg.it
Dalla residenza comunale, maggio 2013
Il Funzionario Responsabile
f.to Dott.ssa Orietta Stocchi
Calcola la tua I.M.U.
Manifesto prima rata I.M.U. 2013