Misure fitosanitarie obbligatorie contro la diffusione dell’insetto Aleurocanthus spiniferus Quaintance in alcune aree del comune di Trevi


Il Servizio Fitosanitario regionale ha segnalato la presenza, nel territorio del Comune di Trevi, in area urbana, dell’insetto Aleurocanthus spiniferus Quaintance, aleurodide originario del sud est asiatico, finora assente nel territorio regionale dell’Umbria.
Aleurocanthus spiniferus Quaintance è indicato nell’allegato II, Parte B, punto C.1. del Regolamento UE 2072/2019, (che disciplina misure di protezione contro organismi nocivi per le piante), all’articolo 3, fra gli “organismi nocivi da quarantena di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione”.
I controlli effettuati hanno permesso di delimitare l’area di diffusione di questo insetto fitofago.
Il Servizio Fitosanitario ritiene possibile attuare azioni di eradicazione dell’organismo nocivo, in quanto il focolaio è attualmente limitato nel tessuto urbano della città, per cui sono tecnicamente proponibili interventi a carico delle piante infestate finalizzati all’eradicazione dell’insetto.
Con Determinazione dirigenziale n. 12962 del 12 dicembre 2022, infatti, il Servizio Fitosanitario regionale ha ritenuto necessario:
  • istituire una «zona infestata» vale a dire il luogo in cui è stata riscontrata la presenza dell’insetto, area urbana di Trevi (come delimitata nell’allegato A alla citata determinazione);
  • definire gli interventi di lotta che i possessori dei vegetali presenti nella «zona infestata» dovranno obbligatoriamente eseguire nei mesi di dicembre 2022 – marzo 2023 come riportato nell’allegato C alla detta determinazione;
  • istituire una «zona cuscinetto» vale a dire un’area di circa 3,14 Kmq di superficie attorno alla “area focolaio”, area della municipalità di Trevi come delimitata nell’allegato B alla determinazione;
  • definire gli interventi di lotta e contenimento che i possessori dei vegetali presenti nella «zona cuscinetto» dovranno obbligatoriamente eseguire come riportato nell’allegato C alla determinazione.
Fra le misure specifiche di contenimento dell’organismo nocivo sono indicate:
  • per i cittadini nella zona infestata: ispezione delle piante presenti e distruzione delle parti infestate mediante bruciatura sul posto di tutte le parti con insetti o trasporto a rifiuto indifferenziato delle parti infestate chiuse in buste sigillate per 15 giorni;
  • per rivenditori e operatori professionali: ispezione delle piante presenti e distruzione delle parti infestate. È consigliato il trattamento insetticida.
Si ricorda che l’attuazione delle misure fitosanitarie previste nella determinazione dirigenziale 12962/2022 avviene a cura dei possessori dei vegetali, che ne sostengono gli oneri economici, come indicato dal Decreto Legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625). Il medesimo decreto 19/2021 prevede sanzioni in capo ai soggetti nei confronti dei quali dovesse essere rilevata la mancata osservanza delle disposizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali (sanzioni che, a seconda della fattispecie contestata, sono comprese fra 516,00 e 15.000,00 euro).
La delimitazione e le misure di contenimento rimangono in vigore fino a quando, in base agli esiti delle indagini ufficiali, non sia necessario modificare o revocare la delimitazione delle zone.
Ulteriori informazioni possono essere reperite nel sito internet della Regione Umbria, nella pagina del Servizio Fitosanitario regionale, raggiungibile al seguente collegamento: Servizio fitosanitario regionale - Regione Umbria