Speciale Elezioni Regionali 2019


Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 08/08/2019, pubblicato nel BUR-Bollettino Ufficiale della Regione, Serie generale n. 41 del 09/08/2019, la Regione Umbria ha stabilito che:
- sono convocati per domenica 27 ottobre 2019 i comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa dell’Umbria;
- l’elezione del Presidente della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa dell’Umbria avverrà a turno unico sulla base di un’unica circoscrizione elettorale regionale;
- le operazioni di voto avranno inizio alle ore 7.00 e termineranno alle ore 23.00 di domenica 27 ottobre 2019. Saranno ammessi al voto gli elettori che alle ore 23.00 si troveranno all’interno delle sezioni elettorali.

 

L’elettore, per votare, dovrà esibire al presidente di seggio la tessera elettorale personale e un documento di riconoscimento.

 

 Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 08-08-2019

 

La Regione Umbria ha predisposto un'apposita sezione del proprio sito internet con tutte le informazioni in merito, raggiungibile dal seguente link:

http://www.regione.umbria.it/la-regione/elezioni-regionali


 Affluenza alle urne

 

 Risultati

 
Manifesto proclamati eletti


Ufficio elettorale comunale:

 

L’ufficio elettorale comunale è situato in Piazza Mazzini (ingresso tra il bar e l’ufficio Polizia Municipale, primo piano) ed è disponibile per ogni informazione ai seguenti recapiti:
- telefono: 0742-332235
- mail: demografico@comune.trevi.pg.it

 

Orario di apertura:
- martedì 9:00-13:00;
- giovedì 9:00-13:00.

 

 Apertura dell'ufficio elettorale comunale per il rilascio delle tessere elettorali


Fac-simile scheda per la votazione:

 

 

 

 Fac-simile scheda per la votazione


Come si vota:

 

[Art. 11-bis della Legge Regionale n. 2 del 4 gennaio 2010 "Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale"]

 

1. La votazione per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e per l’elezione dell’Assemblea legislativa avviene su un’unica scheda.

 

2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno della lista regionale ovvero i contrassegni delle liste regionali riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Per ciascuna lista regionale sono previste apposite righe per l’espressione del voto di preferenza ai candidati. L’elettore può esprimere nelle righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o di due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

 

3. Ciascun elettore può, a scelta:
a) votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo. In tale caso il voto si estende a favore della lista non riunita in coalizione ovvero a favore della coalizione di liste collegate al candidato alla presidenza della Giunta;
b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
c) votare a favore solo di una lista regionale tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale ad essa collegato.

 

4. Il voto espresso mediante indicazione della preferenza in favore di uno o di due candidati di lista senza tracciare alcun segno sul contrassegno della lista di appartenenza, si intende espresso anche in favore della medesima lista oltre che in favore del candidato Presidente collegato. Il voto espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente è attribuito al solo candidato Presidente. Non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.